Nuovi chiarimenti sull'indennità NASpI
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 142 del 29 luglio 2015, ha fornito nuovi chiarimenti sulla NASpI, precisando che il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 km dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione, con decorrenza dal verificarsi dell’evento interruttivo.
Si è inoltre chiarito che il licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione ed il licenziamento disciplinare sono da intendersi quali ipotesi di disoccupazione involontaria e pertanto ai lavoratori licenziati che rientrano in queste ipotesi è riconosciuta l’indennità NASpI.
In ordine al meccanismo di neutralizzazione, i periodi di aspettativa sindacale, i periodi di cassa integrazione in deroga con sospensione dell’attività a zero ore ed i periodi di lavoro all’estero in Paesi non convenzionati sono da considerarsi “neutri”, con un corrispondente ampliamento sia del quadriennio per la ricerca della contribuzione utile alla NASpI, sia del periodo di dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro per la ricerca del requisito delle trenta giornate di effettivo lavoro. Del pari, i periodi di malattia con integrazione della retribuzione a carico del datore di lavoro determinano – se si verificano o siano in corso nei dodici mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro – un corrispondente ampliamento del periodo di osservazione all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.
Sono stati inoltre forniti chiarimenti sulla compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di lavoro accessorio, di lavoro intermittente, di lavoro all’estero e con l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive. In particolare, per quanto riguarda il lavoro accessorio, l’indennità NASpI è interamente cumulabile con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro accessorio nel limite complessivo di 3.000 euro per anno civile. Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Infine, con riferimento ai casi di soggetti che hanno percepito l’indennità di disoccupazione ASpI, mini ASpI e NASpI successivamente alla data della prima decorrenza utile della pensione di anzianità, ma prima dell’effettiva corresponsione della pensione, sono state fornite ulteriori precisazioni. In particolare, è stato chiarito che nei casi in cui l’esercizio di una facoltà di legge (es. opzione per il regime sperimentale donna) comporti il perfezionamento del diritto a pensione in un momento antecedente all’esercizio della facoltà, ma consenta di ottenere la pensione solo con decorrenza successiva all’esercizio delle stesse, è possibile fruire dell’indennità di disoccupazione ASpI, mini ASpI e NASpI fino alla prima decorrenza utile successiva all’esercizio delle predette facoltà.
In forza di tale chiarimento, quindi, si superano i dubbi interpretativi in ordine all’incompatibilità tra la percezione dell’indennità e la decorrenza della pensione relativamente a periodi privi di copertura sia reddituale, essendo intervenuta la cessazione dell’attività lavorativa (condizione questa di erogabilità dell’indennità di disoccupazione), sia pensionistica, stante la decorrenza della pensione di anzianità successiva alla data di presentazione della relativa domanda.
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