Nuovi Regolamenti UE, pronti i formulari per la disoccupazione
A cura della redazione
L’Inps, con la circolare n. 132 del 20 ottobre 2010, ha reso noto che sono stati pubblicati i i formulari comunitari U1, U2 e U3 che attestano i periodi e il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
Tali formulari sono denominati anche “documenti portatili”, in quanto costituiscono certificazioni che l’istituzione competente rilascia alla persona interessata la quale, portandoli con sé e presentandoli all’istituzione dell’altro Stato, può dimostrare direttamente quanto attestato.
Non appena pubblicati dai competenti organismi comunitari nella versione linguistica italiana, saranno trasmessi, così come gli altri, anche i PAPER SED. Nel frattempo le Sedi dovranno continuare ad utilizzare, ove possibile, i formulari comunitari della serie E.
Il Documento portatile U1 “Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione” rappresenta l’unico documento utile che l’interessato può presentare per la certificazione dei periodi di assicurazione, occupazione e di attività autonoma compiuti in un determinato Stato.
Il Documento portatile U2: “Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione” è utilizzato dalla persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro, che per conservare il diritto alle prestazioni deve, prima della partenza, informarne l’istituzione competente e chiedere il rilascio di un documento, il documento portatile U2, con il quale viene attestato che la stessa continua ad avere diritto alle prestazioni. L’istituzione competente, sempre che il lavoratore sia rimasto a disposizione del locale mercato del lavoro per il tempo prescritto di quattro settimane (salvo deroga da parte dell’istituzione competente), informa la persona interessata degli obblighi da adempiere e rilascia l’attestazione richiesta utilizzando il citato documento portatile U2 (ex E303).
Con il Documento portatile U3: “Circostanze che possono modificare il suo diritto a prestazioni di disoccupazione” l’istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata comunica all’interessato il mutamento di circostanze che può portare l’istituzione che eroga le prestazioni di disoccupazione a sospendere le medesime. Pertanto, nelle avvertenze del formulario, l’interessato è invitato a contattare senza indugio, in caso di contestazioni, l’istituzione che eroga le prestazioni.