Nuovo bonus mamme anche in caso di decesso del figlio
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 139 del 28 ottobre 2025, ricorda che il nuovo bonus mamme pari a 40 euro mensili (art. 6, c. 1 DL n. 95/2025 – L. 118/2025) spetta a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito (essere madre con almeno due figli).
In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2025, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fine della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il nuovo bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con tre o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, possono infatti accedere fino al 31 dicembre 2026 all’esonero del 100% dei contributi previdenziali per lVS per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge di Bilancio 2024.
Conseguentemente, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al nuovo bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.
Anche i rapporti di apprendistato rientrano nei contratti di lavoro a tempo indeterminato, poiché gli stessi devono considerarsi contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
Riguardo al requisito relativo alla titolarità del rapporto di lavoro dipendente, l’INPS evidenzia che rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
Il diritto all’erogazione del nuovo bonus mamme sussiste nei soli mesi di vigenza del rapporto di lavoro, con esclusione dei periodi di sospensione.
Per accedere al nuovo bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore a 40.000 euro.
Il nuovo bonus mamme sarà, pertanto, erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità.
Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio in argomento. Si evidenzia che il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore.
Le domande devono essere presentate entro il 7 dicembre 2025 (40 giorni dalla data di pubblicazione della circolare n. 139/2025), differito al 9 dicembre essendo il 7 domenica e l'8 festivo. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.
Ai fini dell’ammissibilità della domanda, la richiedente deve autocertificare il possesso congiunto dei requisiti previsti per accedere al numero di mensilità richieste del nuovo bonus mamme e, precisamente, di rientrare in una delle seguenti condizioni: di essere madre di soli due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni oppure di essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.
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