Nuovo collocamento obbligatorio, le precisazioni del Ministero
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 27 del 24 ottobre 2011, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle nuove norme in materia di collocamento obbligatorio introdotte dal D.L. n. 138/2011 (L. n. 148/2011).
L’art. 9 del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 148/2011, ha previsto significative misure di semplificazione a favore delle imprese che hanno più unità produttive dislocate sul territorio nazionale e delle aziende che devono procedere alle assunzioni obbligatorie degli aventi diritto al c.d. servizio di collocamento mirato di cui alla L. n. 68/1999.
In particolare, si sancisce che gli obblighi di cui agli artt. 3 e 18 (assunzioni obbligatorie - quote di riserva) della L. n. 68/1999 devono essere rispettati a livello nazionale. Le imprese private che occupano personale in diverse unità produttive, cioè, possono assumere, in un’unità produttiva, un numero di lavoratori aventi diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto, portando in via automatica (la compensazione opera automaticamente sulla base della sola dichiarazione del datore di lavoro, attraverso la comunicazione del prospetto informativo) le eccedenze a compenso del minor numero di lavoratori assunti nelle altre unità produttive (c.d. compensazione territoriale).
La medesima possibilità di compensazione è riconosciuta alle imprese che fanno parte di un “gruppo”, vale a dire alle società collegate o controllate.
In questo caso, ferme restando le aliquote d’obbligo di ciascun’impresa, un’impresa del gruppo con sede in Italia può assumere un numero di lavoratori, aventi diritto al collocamento obbligatorio, superiore a quello derivante dall’applicazione degli artt. 3 e 18 della L. n. 68/1999, portandolo automaticamente in compensazione con le minori assunzioni effettuate in altra impresa del gruppo operante in Italia.
Il nuovo sistema della compensazione territoriale di cui al D.L. n. 138/2011 (L. n. 148/2011) incide, inoltre, sugli istituti dell’esonero parziale e del sistema delle convenzioni.
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