I datori di lavoro con almeno 100 dipendenti sono tenuti a comunicare all’apposito Organismo di monitoraggio le informazioni sulla retribuzione ai fini della parità retributiva di genere, così come previsto dall’art. 9 della Direttiva UE n. 970/2023.

Spetta al legislatore italiano istituire l’Organismo di monitoraggio competente a ricevere le comunicazioni datoriali che dovranno evidenziare il divario retributivo di genere, quello nelle componenti complementari o variabili, quello mediano di genere e il divario retributivo mediano di genere nelle componenti complementari o variabili.

La comunicazione dovrà contenere anche la percentuale di lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile che ricevono componenti complementari o variabili e quella dei lavoratori di sesso femminile e di sesso maschile in ogni quartile retributivo e il divario retributivo di genere tra lavoratori per categorie di lavoratori ripartito in base al salario o allo stipendio normale di base e alle componenti complementari o variabili.

La Direttiva UE prevede tempistiche diverse entro il quale effettuare la prima comunicazione e le successive un base all’organico aziendale.

In particolare, i datori di lavoro con almeno 250 lavoratori forniscono, entro il 7 giugno 2027 e successivamente ogni anno, le informazioni predette relative all'anno civile precedente.

I datori di lavoro che hanno tra i 150 e i 249 lavoratori forniscono le informazioni, entro il 7 giugno 2027e successivamente ogni tre anni.

Infine, i datori di lavoro che hanno tra i 100 e i 149 lavoratori forniscono le informazioni, entro il 7 giugno 2031 e successivamente ogni tre anni.

I datori di lavoro che hanno meno di 100 lavoratori possono fornire le informazioni su base volontaria.

Spetta alla dirigenza aziendale confermare l’esattezza delle, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori, i quali hanno accesso alle metodologie applicate dal datore di lavoro.

Più precisamente, il datore di lavoro può pubblicare le informazioni sul proprio sito web o renderle pubblicamente disponibili in altra maniera.

Nulla toglie che le informazioni possano essere recuperate dai singoli Stati membri sulla base di dati amministrativi quali, ad esempio, i dati forniti dai datori di lavoro alle autorità fiscali (Agenzia delle entrate) o di sicurezza sociale (INPS e INAIL).

I datori di lavoro forniscono le informazioni sul divario contributivo di genere a tutti i propri lavoratori e ai loro rappresentanti e le trasmettono all'INL e all'Organismo per la parità su richiesta. Anche le informazioni relative ai quattro anni precedenti, se disponibili, sono fornite su richiesta.

I lavoratori, i rappresentanti dei lavoratori, gli ispettorati del lavoro e gli organismi per la parità hanno il diritto di chiedere ai datori di lavoro chiarimenti e dettagli ulteriori in merito a qualsiasi dato fornito, comprese spiegazioni su eventuali differenze retributive di genere.

I datori di lavoro rispondono a tali richieste entro un termine ragionevole fornendo una risposta motivata.

Qualora le differenze retributive di genere non siano motivate sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere, i datori di lavoro pongono rimedio alla situazione entro un termine ragionevole in stretta collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori, l'ispettorato del lavoro e/o l'organismo per la parità.