Omessa denuncia di infortunio sanzionabile anche dopo la cessazione dell'azienda
A cura della redazione

L’Inail, con la nota prot. n. 2290 del 5 marzo 2013, ha chiarito che la sanzione per omessa o tardiva denuncia di infortunio o malattia professionale è applicabile anche nei casi in cui sia decorso il periodo massimo di conservazione dei libri aziendali o sia intervenuta la cessazione dell’azienda.
Allo scopo, sono necessarie alcune precisazioni. Innanzi tutto, l’Istituto ricorda che l'attualità del rapporto di lavoro non costituisce presupposto per l'applicazione dell’art. 53 T.U. (sanzioni per omessa o tardiva denuncia di infortunio e malattia professionale da parte del datore di lavoro) con la conseguenza che gli obblighi previsti dalla predetta disposizione permangono anche in capo a colui che è stato in passato datore di lavoro del lavoratore e, tuttavia, tali obblighi non sono assoluti né illimitati.
Ne deriva che l'obbligo di denuncia presuppone la possibilità di adempiere e, pertanto, la sanzione può essere irrogata solo quando non vi sia, da parte del datore di lavoro, giustificato motivo per l'omissione o il ritardo.
Al riguardo, si specifica che le sanzioni possono essere irrogate in presenza di un comportamento colpevole e graduate in base all'entità della colpa stessa.
Va, inoltre, considerato che, per generale principio del nostro ordinamento, la causa di forza maggiore, qualora sia determinante, esclude la responsabilità.
Sulla base dei suddetti principi, l’Inail ritiene, pertanto, che l'impossibilità di reperire la documentazione per il lungo lasso di tempo trascorso, comporta la non sanzionabilità dell'omessa o parziale denuncia dell’evento lesivo. Ne consegue che, nel caso in cui il datore di lavoro risponda alla richiesta dell'Istituto giustificando l'impedimento, non si dovrà irrogare la sanzione.
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