Omessa reintegrazione ex art. 18: le conseguenza per il datore
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha stabilito con la sentenza 42438 del 6 novembre 2003 che il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza del giudice con cui si dispone la reintegra ex art. 18 st. lav. commette il reato previsto dall'art. 388, comma 1, del c.p. (Cassazione, sez. pen., 6 novembre 2003 n. 42438).
L'art. 388 del codice penale prevede infatti che chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire 103,00 a 1.032,00 euro.