L'Agenzia delle entrate, con il comunicato stampa 31/01/2003, ha reso noto che è disponibile sul proprio sito l'istanza che i datori di lavoro devono inoltrare al Centro operativo di Pescara per poter usufruire del credito d'imposta nuovi assunti ex art. 7 L. 388/2000 (disponibile nella sezione "MODULISTICA"). Reperibilità - Il modello, denominato ICO, è reperibile gratuitamente in formato elettronico nei siti Internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it. E' possibile prelevare il modello anche da altri siti, purchè sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi a margine l'indirizzo internet del sito dal quale è stato recuperato oltre agli estremi del decreto di approvazione. Inoltre spiega l'Agenzia delle entrate è consentita la riproduzione monocromatica di colore nero con stampanti laser o altri tipi di stampanti. Soggetti interessati - I soggetti interessati alla presentazione dell'istanza sono: - per l'anno 2003, i cosiddetti "vecchi datori di lavoro" - cioè, coloro che alla data del 7 luglio 2002 risultavano in possesso di un incremento occupazionale rilevante ai fini della fruizione del credito d'imposta; - per gli anni dal 2003 al 2006, i cosiddetti "nuovi datori di lavoro" - cioè, coloro che alla data del 7 luglio non hanno registrato incrementi occupazionali rilevanti per gli incrementi mensili della base occupazionale rispetto alla base occupazionale media riferita al periodo 1 agosto 2001 - 31 luglio 2002. Sono considerati "datori di lavoro", non solo i soggetti che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo, ma, anche le seguenti categorie di contribuenti: - i soggetti di cui agli articoli 5 e 87 del TUIR approvato con D.P.R. 917 del 22 dicembre 1986; - esercenti arti e professioni; - imprenditori commerciali; - condomini; - altri datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta quali, ad esempio, le persone fisiche che, pur non esercitando attività d'impresa o di lavoro autonomo, assumono lavoratori dipendenti; Possono avvalersi dell'agevolazione in esame anche gli imprenditori agricoli che incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per almeno 230 giornate annuali e le società cooperative in relazione all'incremento del numero dei propri soci lavoratori. Sono esclusi dall'agevolazione, per espressa previsione dell'art. 7, comma 1, secondo periodo della legge 388/2000, lo Stato e gli Enti pubblici (art. 88 del TUIR). Presentazione dell'istanza - L'istanza per l'ammissione al credito d'imposta deve essere presentata esclusivamente in via telematica a decorrere dalla data che sarà successivamente fissata con decreto ministeriale. La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata: - direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate; - tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario; - tramite i professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni; In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti, precisando se l'istanza gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta. L'intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente l'originale dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento dell'istanza presentata in via telematica. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "CREDITOCCUPAZIONE" reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it. Compilazione del modello Il modello dell'istanza è composto da: - il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi del datore di lavoro che presenta l'istanza nonché la sottoscrizione del richiedente con l'indicazione dei quadri compilati; - il quadro A, contenente i dati relativi alla determinazione dell'entità dell'incremento occupazionale rilevante e i dati complessivi del credito d'imposta richiesto; - il quadro B, contenente i dati relativi ai lavoratori assunti. Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 55,50 diventa 56; 55,51 diventa 56; 55,49 diventa 55).