L’INPS, con il messaggio n.242 del 30 giugno 2023, ha reso noto che è disponibile on line la nuova funzionalità che consente al lavoratore la visualizzazione dell’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti.

La funzionalità consente anche al lavoratore di comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

Riguardo alle visite, l’INPS precisa che per ognuna di esse è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

Nella consultazione di dettaglio, in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito, vengono proposti tre pulsanti che, una volta selezionati, permettono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità.

In merito alla funzionalità che consente di modificare l’indirizzo, l’INPS comunica che sono state apportate implementazioni procedurali, laddove, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

Tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati, non essendo possibile per l’operatore del Contact center inserire nuovi contatti per conto del cittadino.

Nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio, è prevista la possibilità di comunicare un “contatto di scopo”, valido solo per la specifica comunicazione.

Infine l’INPS ribadisce che, solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente.