L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono state pubblicate sul proprio sito internet le bozze dei modelli CUD 2012 (redditi 2011) e 730 per l’anno 2012.
Tra le principali novità contenute nella certificazione dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, percepiti nel corso del 2011 si segnalano:
- l’abbattimento della base imponibile, rispettivamente dell’80% e del 70% per le lavoratrici ed i lavoratori rientrati in Italia (istituito il nuovo codice BM);
- l’ammontare residuo dei contributi versati alla previdenza complementare eventualmente ancora deducibili per i nuovi occupati dal 1° gennaio 2007 (istituito il nuovo codice CA);
- il differimento di 17 punti percentuali dell’acconto IRPEF, 82% anziché 99% (istituito il nuovo codice BQ);
- la tassazione del contributo di solidarietà sulle somme che superano i 300.000 euro ed il trattamento fiscale delle somme che superano un milione di euro erogate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro (istituiti i nuovi codici rispettivamente BY e BZ);
- l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate per l’incremento della produttività. 
In merito invece al mod. 730/2012 si segnala nel quadro C redditi di lavoro dipendente, nella sezione C5 (somme per incremento della produttività) sono state aggiunte le informazioni per indicare le somme imponibili e esenti da imposte nella misura del 50% di cui all’art. 51, c. 6, del TUIR (esempio indennità di volo e le indennità ai trasfertisti); è stata aggiunta la sezione sesta C15 per indicare i dati relativi ai contributi di solidarietà (dipendenti pubblici: indicare il reddito al netto della deduzione; tutti i dipendenti/collaboratori: indicare il contributo di solidarietà del 3% - sulla parte del reddito eccedente € 300.000 – trattenuto).