On line le istruzioni operative INAIL per il lavoro occasionale accessorio
A cura della redazione

L'INAIL, con la nota 4/12/2008 n.9105, facendo seguito alla circolare INPS 104/2008, ha riepilogato le modalità operative per l'utilizzazione del lavoro occasionale di tipo accessorio dopo l'intervento del DL 112/2008 (convertito nella L. 133/2008) che ha esteso questa tipologia contrattuale ai settori del commercio, del turismo, dei servizi e all'impresa familiare, dopo una prima fase sperimentale nella vendemmia 2008.
L'INAIL in particolare ha evidenziato le seguenti particolarità:
- In attesa di un nuovo intervento INPS con il quale verranno impartite altre istruzioni operative per l'avvio del lavoro accessorio nelle imprese familiari, queste possono avvalersi della tipologia contrattuale introdotta dalla Riforma Biagi utilizzando i buoni lavoro di tipo cartaceo e telematico nei casi ex art. 70, lett. b), d), e) ed h) del Dlgs 276/2003.
- Tutti i datori di lavoro possono affidare lavoro accessorio anche a giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, limitatamente ai periodi di vacanza e per qualunque tipologia lavorativa. Il lavoro accessorio può essere attivato anche per manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà, lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti, consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.
- Il compenso non può superare i 5mila euro da parte di ciascun singolo committente ed è esente da imposizione fiscale e non incide sullo status di disoccupato o di inoccupato.
- Il tetto annuale dell'impresa familiare per i settori commercio, turismo e servizi è pari a 10mila euro.
- La riscossione dei buoni da parte dei prestatori/lavoratori può avvenire presso tutti gli uffici postali sul territorio nazionale
- Devono essere comunicati all'INAIL, anche via fax al n. 800.657657, prima dell'inizio della prestazione i dati riferiti all'attività lavorativa e quelli anagrafici del committente e del prestatore.
- Con la comunicazione dei dati contenuti nella richiesta dei buoni il committente assolve contestualmente gli obblighi di comunicazione preventiva all'INAIL e quelli relativi all'intestazione provvisoria dei buoni.
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