Operativo il Fondo per gli eredi dei lavoratori portuali vittime dell’amianto
A cura della redazione

L’Inail, con la circolare n. 7 del 9 febbraio 2017, ha chiarito le modalità di erogazione delle prestazioni del nuovo Fondo in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate contratte per esposizione all’amianto nell’esecuzione delle operazioni portuali, nei porti dove hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, con cui l’Italia ha vietato l’estrazione, la lavorazione, l’utilizzo, l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione di questo materiale gravemente nocivo per la salute.
La dotazione annuale è di 10 milioni di euro. Il nuovo Fondo, istituito dalla legge di stabilità 2016 (208/2015), concorre al pagamento di quanto dovuto dai soggetti tenuti al risarcimento in favore dei superstiti delle vittime dell’amianto addetti alle operazioni portuali, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. L’importo della prestazione, attribuito a ciascuno degli eredi aventi diritto, sarà stabilito ogni anno dall’Inail in misura di una quota percentuale uguale per tutti i beneficiari, sulla base delle domande pervenute e dell’ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza. L'ammontare della prestazione, che è cumulabile con altri benefici previsti dall’ordinamento, sarà fissato con determinazione del presidente dell'Istituto entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande per ciascun anno.
Per l’accesso alle prestazioni del 2016, con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, la domanda deve essere presentata da ciascuno dei soggetti beneficiari, utilizzando la modulistica disponibile sul sito Inail, entro e non oltre il prossimo 18 marzo 2017, dandone contestuale comunicazione ai soggetti debitori individuati nella sentenza esecutiva. Per il 2017 e il 2018, invece, il termine per la presentazione della domanda è fissato al 28 febbraio di ciascun anno, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell’anno precedente.
Le prestazioni del Fondo devono essere erogate anche nelle ipotesi in cui il lavoratore deceduto sia stato adibito, oltre che alle operazioni portuali strettamente intese – ovvero il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale – anche ai servizi portuali complementari e accessori a quelle operazioni. Il diritto alla prestazione, inoltre, può essere esercitato anche dagli eredi di lavoratori non soggetti all’obbligo assicurativo presso l’Inail, come ad esempio i lavoratori autonomi.
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