L’Inps, con messaggio 9304 del 2 dicembre 2014, facendo seguito al messaggio n. 9231/2014 ha precisato che le lavoratrici dipendenti hanno tempo tutto il 2015 per maturare i requisiti, se intendono accedere alla pensione di anzianità, in regime sperimentale, fruendo della c.d. “opzione donna”.

Originariamente l’INPS, con le circolari 35/2012 e 37/2012 aveva ristretto l'operatività del regime sperimentale (articolo 1, comma 9 della legge 243/2004 modificato dal DL 201/2011) che prevede la possibilità per le lavoratrici dipendenti o autonome di esercitare l'opzione per la pensione contributiva sino al 31 dicembre 2015 con 57 anni (58 per le autonome) di età e tre mesi e 35 anni di contributi.

Più precisamente l’istituto previdenziale sosteneva che a tale data deve essersi aperta anche la finestra mobile (12 o 18 mesi a seconda, rispettivamente, se dipendenti o autonome), a cui si aggiunge anche un ulteriore mese per percepire materialmente la pensione, riducendo così di un anno il termine per la maturazione dei suddetti requisiti anagrafici e contributivi.

Con il Messaggio 9231/2014 l'INPS aveva precisato che le lavoratrici che vogliono fruire dell’opzione donna possono farlo anche dopo aver maturato i requisiti, in quanto è sufficiente effettuare la scelta al momento del pensionamento, nel corso del 2015.

Poichè sono ancora tanti i dubbi riguardanti gli aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale, è stato interpellato anche il Ministero del lavoro. In attesa dei chiarimenti ministeriali l’INPS tiene a sottolineare che le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l’apertura della finestra della pensione di anzianità in regime speciale entro il 31 dicembre 2015 possono presentare la domanda di pensione entro tale data.

Inoltre le domande presentate dalle lavoratrici che perfezionino i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

Infine viene evidenziato che ai fini dell’accesso alla c.d. opzione donna non è richiesto che la cessazione del rapporto di lavoro subordinato avvenga alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.