Il Ministero del lavoro, con la circolare 11/02/2008 n.2, rispondendo ad un'istanza di interpello ha precisato che la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro prevista dal DLgs 66/2003 in caso di superamento della durata massima dell'orario di lavoro deve essere calcolata moltiplicando detti importi previsti dal legislatore, oltre che per il numero di lavoratori interessati, per ciascun periodo di riferimento che viene a coincidere con il periodo preso in esame per il calcolo dell'orario medio settimanale e non con la singola settimana in cui c'è stato superamento del limite orario massimo.

Pur non essendo applicabile l'istituto della diffida è comunque possibile ottenere la sanzione minima (art. 16 L. 689/1981) nella misura pari al doppio del minimo (vale a dire Euro 260).

Infatti secondo il Ministero la nozione di "periodo di riferimento" è strettamente correlata al tipo di articolazione scelta dal datore di lavoro che può essere ad orario rigido e uniforme oppure multiperiodale.

In quest'ultimo caso il periodo di riferimento sarà quello più ampio della settimana e non superiore ai 4 mesi o al diverso limite contrattuale in concreto osservato.

Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 4 del D. Lgs. 66/2003 ha stabilito che la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare,  per ogni periodo di 7 giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Il periodo di riferimento per il calcolo  della media non può essere superiore a 4 mesi (il primo periodo  quadrimestrale ha avuto decorrenza il 29-4-2003),  con possibilità, da parte dei contratti collettivi,  di elevare detto periodo fino a 6 mesi ovvero fino a12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
I periodi di ferie e malattia (sono equiparati alla malattia i periodi di infortuni  e gravidanza - Min. Lav. Circ. 8/2005) non devono essere presi in considerazione per il calcolo della predetta media. A tale fine il periodo di riferimento va quindi considerato con il criterio dello scorrimento, vale a dire che le assenze per ferie,  malattia e periodi equiparati spostano il termine di equivalenti periodi.
Anche lo straordinario gestito con l'istituto della banca ore (riposi compensativi) viene  escluso dal computo della media 48 ore.
Tale esclusione può essere adottata solo  qualora sia il lavoro straordinario sia il relativo riposo compensativo siano effettuati nello stesso periodo di riferimento.
Nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato di durata inferiore al periodo di riferimento adottato dall'impresa,  per la verifica della durata media della prestazione è necessario  considerare  l'effettiva durata del contratto di lavoro a  termine. Diversamente, nei rapporti di lavoro risolti inaspettatamente prima della scadenza del periodo di riferimento, il periodo da prendere in considerazione  quale base di calcolo della media sarà comunque pari all'intero periodo di riferimento (4 o 6 o 12 mesi), tenendo conto che le settimane mancanti per completare il periodo di riferimento saranno prese in considerazione con prestazione uguale a zero.
Il limite delle 48 ore medie  nel periodo di riferimento, come sopra evidenziato,  deve essere rispettato (min. Lav.  circ. 8/2005) sia nel caso in cui il datore di lavoro stabilisca un orario rigido e uniforme sia nel caso in cui l'orario di lavoro venga disciplinato in senso multi periodale (vale a dire quando si fissano, per accordo collettivo,  periodi in cui viene richiesta una prestazione lavorativa ordinaria superiore alle 40 ore settimanali per compensarli con periodi in cui viene richiesta una prestazione ridotta).

Va ricordato infine che le reiterate violazioni della disciplina in materia di tempo di lavoro (superamento delle 48 ore medie settimanali  nel periodo di riferimento adottato - art. 4 D. Lgs. 66/2003), di riposo giornaliero (11 ore consecutive nelle 24 ore - art. 7, D. Lgs. 66/2003) e di riposo settimanale (24 ore consecutive nell'ambito di 7 giorni - art. 9 D. Lgs. 66/2003) possono determinare l'adozione, da parte dell'ispettore del lavoro,  del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 36-bis, D.L.  223/2006, L. 248/2006 - art. 5, L.  123/2007).