La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, con il parere n. 12 del 9 aprile 2010, ha precisato che il trattamento fiscale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di organismi internazionali è disciplinato dai c.d. accordi di sede, ossia convenzioni tra il Governo di uno o più paesi che regolano, dal punto di vista giuridico, i rapporti tra l'Organismo cui partecipano i soggetti promotori (gli Stati membri) e lo Stato che ospita la sede e gli uffici dell'Organismo stesso.
Premesso che, laddove nulla dovesse essere specificamente previsto, si applicano le ordinarie disposizioni del Tuir concernenti la tassazione dei lavoratori dipendenti, si sottolinea che, spesso, detti accordi prevedono una clausola secondo cui "i funzionari dell'Istituto godono dell'esenzione da ogni forma di imposizione diretta sui salari, emolumenti, indennità e pensioni erogati dall'Istituto o per conto di esso nonché sui redditi derivati da fonti al di fuori della Repubblica Italiana". Tuttavia, nella maggior parte dei casi, viene anche stabilito che l'esenzione di cui sopra non si applica ai funzionari di cittadinanza italiana o residenti permanenti in Italia.