Ottava salvaguardia: le domande vanno presentate alla sede territorialmente competente dell’Ispettorato Nazionale del lavoro
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 29/12/2016 n.41, ha ricordato che a breve avrà inizio l’operatività dell’Ispettorato nazionale del lavoro e la contestuale cessazione dell’attività da parte delle DTL, con la conseguenza che le domande per accedere alla pensione con i requisiti vigenti prima dell’entrata in vigore del DL 201/2011 (L. 214/2011), rientranti nella c.d. ottava salvaguardia prevista dalla L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), dovranno essere presentate entro il prossimo 2 marzo alle sedi territorialmente competenti del citato Ispettorato.
Più precisamente i lavoratori cessati per accordo individuale o collettivo dovranno presentare l’istanza all’Ispettorato territoriale del lavoro del luogo in cui l’accordo è stato sottoscritto.
Quelli cessati per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro dovranno presentare l’istanza all’INL in base alla residenza del lavoratore, così come quelli in congedo per assistere figli con disabilità grave e i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a termine, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.
La modulistica e il modello di istanza sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it in formato pdf editabile.
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