Il Ministero del Lavoro, di concerto con quello delle Finanze, il 22 dicembre 2012, ha emanato un decreto attuativo delle disposizioni contenute nei commi 24 e ss dell’art. 4 della L. 92/2012, dirette a promuovere una cultura di maggiore condivisione dei compiti genitoriali e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Innanzi tutto, si chiarisce che il congedo obbligatorio e quello facoltativo del padre, fruibili entro il quinto mese di vita del figlio, vengono introdotti per le nascite avvenute dal 1° gennaio 2013.
In particolare, il congedo obbligatorio di un giorno è aggiuntivo rispetto al congedo di maternità, e fruibile dal padre anche durante tale periodo. Esso è riconosciuto anche al padre che utilizza il congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. 151/2001, nei casi di grave infermità, decesso o assenza della madre.
Viceversa, il congedo facoltativo, della durata massima di due giorni, anche continuativi, è fruibile dal padre in sostituzione del congedo obbligatorio spettante alla madre, (che vedrà, pertanto, ridotto di uno o due giorni il periodo di congedo a lei spettante, con conseguente anticipazione del termine finale; del congedo post partum). È pertanto possibile, per il padre beneficiare del suddetto congedo anche durante l’astensione della madre.
Entrambi i congedi (obbligatorio e facoltativo) sono fruibili anche dal padre adottivo o affidatario.
Per i giorni di congedo, sia obbligatorio che facoltativo, il padre lavoratore dipendente ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione.
In relazione al trattamento previdenziale, si segue la disciplina del congedo di maternità, per cui non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.
In attuazione dell'art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012, si dispone, inoltre, che la madre lavoratrice, al termine del congedo di maternità (e quindi solo le madri cui sia riconosciuto tale beneficio) e negli undici mesi successivi, possa richiedere, in luogo del congedo parentale, un contributo utilizzabile alternativamente:
- per il servizio di baby-sitting;
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
La richiesta può essere presentata anche dalla lavoratrice che abbia già usufruito in parte del congedo parentale.
Il contributo, in entrambi i casi, avrà un importo pari ad € 300 mensili, per un massimo di sei mesi. Nel caso in cui la madre opti per il servizio di baby sitting, il Ministero del Lavoro ha scelto di utilizzare il sistema, già collaudato, dei buoni lavoro o voucher di cui all'art. 72 del D.Lgs. 276/2003, mentre nel caso dei servizi pubblici per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, il contributo verrà erogato dall’Inps direttamente, alla struttura interessata, ovviamente fino a concorrenza dei 300 euro mensili.