La Cassazione, con la sentenza 19 novembre 2002 n. 16306, ha stabilito che il decreto ingiuntivo del lavoratore non opposto per il pagamento del TFR non preclude l'impugnabilità del licenziamento. Non sussiste alcuna incompatibilità tra l'interesse del lavoratore, in caso di licenziamento, ad agire in giudizio in via cautelare per ottenere il TFR, quale che sia stato il motivo del recesso, e l'interesse ad accertare l'invalidità del licenziamento: la richiesta del TFR non può infatti essere considerata al pari di una tacita rinuncia ai diritti derivanti dall'illegittimità del licenziamento. Il licenziamento, fino alla dichiarazione di illegittimità dello stesso, mantiene il suo effetto risolutorio e giustifica la richiesta monitoria del lavoratore.