L’INPS, con il Messaggio n. 3804 del 16 dicembre 2025, ha reso noto che è disponibile il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025.

Come si ricorderà, l’art. 5 della Legge 162/2021 ha previsto un esonero contributivo pari all’1%, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che sono in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’articolo 46-bis del Dlgs 198/2006.

La certificazione viene rilasciata in conformità ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

L’INPS sottolinea che per fruire dell’esonero contributivo non è sufficiente aver presentato, anche su base volontaria, il Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’articolo 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.

I criteri e le modalità di concessione dell’esonero contributivo sono stati dettati dal Decreto interministeriale 20 ottobre 2022. Mentre le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 137/2022.

I datori di lavoro che conseguono la Certificazione per la parità di genere entro il 31 dicembre 2025 hanno tempo fino al 30 aprile 2026 per presentare il modulo di istanza per accedere all’esonero contributivo. A tal fine è necessario selezionare l’anno di riferimento 2025.

L’INPS ribadisce che (concetto già evidenziato con i Messaggi nn. 2844/2024 e 4479/2024) l’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

Al riguardo, l’Istituto previdenziale precisa che la retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione.

La retribuzione media mensile globale, dunque, si riferisce al cumulo di tutte le retribuzioni medie corrisposte o da corrispondere da parte del datore di lavoro interessato a beneficiare dell’esonero in oggetto e non alla retribuzione media dei singoli lavoratori.

Per far meglio comprendere il passaggio citato l’INPS propone il seguente esempio.

Se il datore di lavoro ha una forza aziendale pari a 50 lavoratori, ciascuno dei quali percepisce mediamente 2.000 euro mensili, la retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda è pari a 100.000 euro (quindi pari a 2.000 euro medi mensili per la totalità dei 50 lavoratori in forza) e non a 2.000 euro.

Riguardo al limite massimo di 50.000 euro annui per singolo beneficiario, l’INPS precisa che deve intendersi riferito al medesimo codice fiscale. Pertanto, se sono state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di 50.000 euro per codice fiscale.

Alle domande accolte viene attribuito il codice di autorizzazione (CA) 4R.

L’esonero potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.

Infine, viene ricordato che i datori di lavoro che hanno presentato negli anni precedenti la domanda di esonero, che è stata accolta dall’INPS, non devono ripresentare l’istanza dato che il beneficio è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione.