Con DLgs 30/05/2005 n.145, è stata attuata la direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro. Tra le novità più rilevanti si segnala la nuova definizione di discriminazione diretta e indiretta, con modifica dell'art.4 della legge 125/91: la prima consiste in qualsiasi atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un'altra lavoratrice o di altro lavoratore in situazione analoga. La seconda invece consiste in una disposizione, criterio, prassi, atto, patto o un comportamento apparentemente neutri che mettono o possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa, purchè l'obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari. Rientrano nel concetto di disciminazione anche le molestie ovvero quei comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo. Infine si considerano discriminazione le molestie sessuali ovvero i comportamenti indesiderati a connotazione sessuale espressi in forma fisica, verbale o non verbale aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, drgradante, umiliante o offensivo.