Parrucchieri: legittimo svolgere l’attività anche presso le case di cura
A cura della redazione

Il MISE, con la circolare 17/10/2016 n. prot. 325777, rispondendo ad un quesito, ha precisato che un acconciatore, in possesso della qualifica, titolare di un proprio negozio e regolarmente iscritto alla CCIAA, può prestare il servizio saltuariamente presso una casa di riposo.
Secondo il Mise, che richiama la Legge 174/2005 disciplinante l’attività professionale degli acconciatori, la prestazione può essere resa presso i locali della casa di cura anche in forma non saltuaria, fatto salvo in questo caso il rispetto della disciplina in materia di Scia e dei connessi profili igienico-sanitari dei locali, nonché fiscali e contrattualistici.
In merito al compenso che deve essere corrisposto all’acconciatore, è possibile sia che la retribuzione venga erogata immediatamente dall’ospite della casa di cura fruitore del servizio, sia che venga erogata dall’istituto di cura in quanto la fornitura rientra tra i servizi offerti da quest’ultimo ai suoi ospiti.
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