È stato pubblicato sulla G.U. n. 115 del 18 maggio u.s., il D.M. 7 aprile 2016 con cui il Ministero del lavoro ha dato attuazione a quanto disposto dall’art. 1, co. 284 della L. n. 208/2015 che, al fine di favorire l’uscita dei lavoratori anziani dal mondo del lavoro, ha introdotto il c.d. contratto a tempo parziale agevolato.

In particolare, i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima che hanno in corso un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, che maturano entro il 31 dicembre 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento possono, d’accordo con il datore di lavoro, trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con riduzione dell’orario di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento ed il 60 per cento con corresponsione mensile, da parte del datore di lavoro, di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato.

Ai fini dell’accesso al beneficio predetto, il lavoratore e il datore, previa certificazione INPS del possesso dei requisiti minimi del lavoratore, stipulano un contratto di riduzione dell’orario di lavoro, denominato “contratto di lavoro a tempo parziale agevolato”, di durata pari al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, nel quale è indicata la misura della riduzione. Il beneficio cessa, in ogni caso, al momento della maturazione, da parte del lavoratore, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia e qualora siano modificati i termini dell’accordo. Gli effetti del contratto decorrono dal primo giorno del periodo di paga mensile successivo a quello di accoglimento, da parte dell’INPS, dell’apposita istanza.

Il datore deve trasmettere alla DTL competente per territorio il contratto di lavoro a tempo parziale agevolato affinché la medesima, previo esame delle previsioni contrattuali, rilasci entro cinque giorni lavorativi decorrenti dalla ricezione del contratto, il provvedimento di autorizzazione di accesso al beneficio. Decorso inutilmente il suddetto termine il provvedimento di autorizzazione si intende rilasciato. In seguito, il datore trasmette istanza telematica all’INPS che può accogliere o meno la stessa, anche in considerazione della capienza delle risorse.

Per l'operatività si attendono l'entrata in vigore e l'emanazione delle istruzioni dell'Inps e del Ministero del lavoro.