L’INPS, con la circolare 26/05/2016 n.90, ha fornito le istruzioni operative e diversi chiarimenti in merito alla fruizione del part time agevolato da parte dei dipendenti del settore privato prossimi alla maturazione della pensione di vecchiaia.

Come si ricorderà l’art. 1, c. 284 della Legge 208/2015 riconosce ai lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato del settore privato che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018, la possibilità di concordare con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40% e il 60%, dell’orario del rapporto di lavoro.

La norma ha trovato attuazione con il decreto interministeriale 7 aprile 2016 in vigore dal 2 giugno 2016.

In merito ai lavoratori che possono fruire dell’agevolazione, la circolare evidenzia che la tipologia contrattuale del “rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato” prevista dal legislatore deve essere compatibile con la sua trasformazione a tempo parziale. Ne consegue che impediscono l’accesso al beneficio i rapporti di lavoro che prevedano prestazioni lavorative in forme giuridiche diverse da quelle tipizzate nell’ambito del citato comma 284, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di collaborazione a progetto, il lavoro domestico, il lavoro intermittente, il lavoro a domicilio, etc., mentre potranno fruire dell’agevolazione il contratto di somministrazione ed i rapporti di lavoro agricoli.

Inoltre l’INPS sottolinea che il beneficio presuppone, ai fini del riconoscimento e del suo mantenimento, oltre ai requisiti espressamente previsti dall’art. 1, co. 284, L. n. 208/2015, l’assenza di contribuzione obbligatoria versata per altra attività lavorativa (diversa dal part-time agevolato) con iscrizione all’assicurazione generale obbligatoria ovvero ai fondi sostitutivi, esclusivi, esonerativi della gestione predetta, comprese le Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione Separata, indipendentemente dal fatto che la misura della predetta copertura obbligatoria sia dovuta per l’attività lavorativa diversa dal part-time agevolato. Questo trova conferma nei principi generali in materia, secondo i quali non si fa mai luogo a contribuzione figurativa quando il periodo sia comunque coperto da contribuzione (Cass. 12218/2004).

Per quanto riguarda la somma da corrispondere in busta paga al lavoratore, l’INPS precisa che per quantificare l’importo, il datore di lavoro dovrà tener conto dell’assetto contributivo relativo all’ultimo periodo di paga del rapporto di lavoro full-time. Resta fermo che nel caso in cui si verifichino variazioni relative a detto assetto nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale agevolato (ad es. per progressioni di carriera), anche la misura del predetto “bonus” va adeguata.

Viene anche ricordato che prima di stipulare il contratto part time agevolato è necessario acquisire la certificazione idonea a comprovare l’avvenuto raggiungimento del requisito contributivo nonché la maturazione, entro il 31 dicembre 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia. A tal fine il lavoratore è tenuto a presentare all’INPS la richiesta di certificazione relativa al possesso del requisito minimo di contribuzione per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia ed al perfezionamento entro il 31 dicembre 2018 del requisito anagrafico, adeguato alla speranza di vita. La domanda dovrà essere inoltrata avvalendosi delle procedure telematiche disponibili sul sito www.inps.it attraverso l’utilizzo del PIN dispositivo ovvero utilizzando l’assistenza degli enti di patronato.

In merito alla compilazione delle denunce contributive attraverso il flusso Uniemens, la circolare sottolinea che sarà obbligatoria l’apposizione del codice “PTA” nell’elemento <CodiceEvento>. Il codice di nuova istituzione identificherà l’assenza di prestazione analogamente a quanto avviene per gli eventi a tutela figurativa. L’INPS precisa che l’assimilazione operata è meramente procedurale, restando le due fattispecie invece distinte in ordine alla natura propria: gli eventi che godono di tutela figurativa attengono a condizioni personali che riducono la capacità lavorativa ovvero a condizioni personali giudicate meritevoli di tutela. Diversamente nel part-time agevolato opera un beneficio attivabile a domanda a favore di soggetti in possesso dei prescritti requisiti. Posto che entrambe le realtà producono il comune effetto della copertura figurativa, nel flusso UniEmens il part-time agevolato viene gestito come se fosse evento.

Inoltre, nella compilazione del flusso Uniemens relativo al periodo di competenza del mese di maturazione del requisito anagrafico, il datore di lavoro dovrà determinare il valore di <DiffAccredito> sulla base della retribuzione “persa” effettiva del mese tenendo conto della reale prestazione non effettuata.

In particolare, qualora la maturazione del predetto requisito avvenga il 18 del mese il valore della <DiffAccredito> dovrà essere parametrato ai primi 18 giorni e non all’intero mese.

Infine nell’ipotesi di continuazione del rapporto di lavoro dopo il giorno di maturazione del requisito anagrafico, anche in caso di decorrenza di pensione dal primo del mese successivo, la determinazione del valore della retribuzione “persa” corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata non dovrà tenere conto delle giornate lavorative che si collocano nel periodo compreso tra la data di maturazione del requisito e la fine del mese.