Part time verticale: trattamento retributivo e normativo senza discriminazione
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la circolare 3/10/2008 n.45, rispondendo ad un'istanza di interpello, ha precisato che ai lavoratori con contratto part time verticale va riservato lo stesso trattamento retributivo e normativo previsto per i dipendenti a tempo pieno riproporzionato in base alle ore lavorate.
In sostanza per il Ministero del lavoro è necessario osservare il principio di non discriminazione disciplinato dall'art. 4 del Dlgs 61/2000 e successive modificazioni.
Pertanto in merito al trattamento economico il lavoratore part time ha diritto alla stessa retribuzione oraria e agli stressi trattamenti economici riservati al lavoratore a tempo pieno, sebbene i rispettivi importi debbano essere calcolati in proporzione al numero di ore lavorate, a meno che la contrattazione collettiva non stabilisca che il calcolo debba essere fatto in modo più che proporzionale.
Medesimo discorso vale per il trattamento normativo, con la conseguenza che anche al lavoratore part time vanno riconosciuti le ferie annuali, il congedo di maternità e parentale, il trattamento di malattia, ecc.
Infine per quanto riguarda il tempo di corresponsione della retribuzione, ossia quando deve essere erogato il compenso economico, il Ministero del lavoro, sempre rifacendosi al principio di non discriminazione, ha precisato che sia per la retribuzione fissa che per quella variabile va osservata la stessa tempistica applicata al lavoratore a tempo pieno. Per cui se a quest'ultimo la retribuzione viene erogata in un'unica soluzione con cadenza mensile, lo stesso criterio va osservato per il lavoratore part time.
Ciò comunque non esclude che la contrattazione collettiva possa prevedere modalità di corresponsione della retribuzione variabile diverse tenuto conto delle specificità derivanti dalla prestazione lavorativa, come nel caso degli assistenti di volo part time.
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