Partecipazione agli utili di impresa: detassazione fino a 5.000 euro
A cura della redazione

Sulla G.U. n. 120/2025 è stata pubblicata la Legge n. 76 del 15 maggio 2025, recante disposizioni per la partecipazione dei lavoratori alla gestione, al capitale e agli utili delle imprese.
Partecipazione gestionale
Nelle imprese nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, gli statuti devono prevedere, qualora disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione di uno o più rappresentanti dei lavoratori dipendenti al consiglio di sorveglianza.
Nelle società che, invece, non adottano il sistema dualistico, gli statuti possono prevedere, sempre se disciplinata dai contratti collettivi, la partecipazione al Consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.
Partecipazione al capitale
Ove venga riconosciuta la partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa, è prevista una disposizione di particolare favore dal punto di vista dell’imposizione fiscale. Infatti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 182, della legge n. 208 del 20151, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10% degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015, viene elevato a 5.000 euro lordi (da 3.000 euro) il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva del 10% (5% per il triennio 2025-2027).
Inoltre, per il 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite agli stessi, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per un ammontare pari al 50%.
Partecipazione consultiva
Quanto alla partecipazione consultiva, è prevista l’istituzione di commissioni paritetiche che devono essere consultate tramite una specifica procedura ove sia necessario intervenire aziendalmente su materie di competenza negoziale. Tali materie sono definite dai contratti collettivi che stabiliscono, pertanto, quando la procedura consultiva deve essere avviata.
Ulteriori disposizioni
La norma prevede altresì alcune disposizioni in materia di formazione e consulenza esterna, con particolare riferimento ai lavoratori nominati nelle commissioni consultive.
Viene prevista l’istituzione, presso il CNEL, della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.
Da ultimo, si stabilisce che, ove compatibili, le norme siano applicabili anche alle società cooperative.
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