Partite I.V.A.: i chiarimenti ministeriali sulla legittimità
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, dettando istruzioni al proprio personale ispettivo in ordine alle modalità di verifica delle partite IVA, ha fornito rilevanti chiarimenti circa l’applicazione del meccanismo presuntivo di un diverso rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto di cui alla Legge n. 92/2012.
Si ricorda, innanzitutto, che la presunzione si realizza quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
- che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi;
- che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80% dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di 2 anni solari consecutivi;
- che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
Con riguardo a tali circostanze, la circolare riporta le seguenti principali indicazioni:
- il periodo di 8 mesi deve essere individuato nell’ambito di ciascun anno civile (01.01 – 31.12);
- un periodo è superiore a 8 mesi se dura almeno 241 giorni nell’anno, anche non continuativi (condizione che potrà realizzarsi per la prima volta con riferimento al periodo 2013-2014);
- quanto all’ammontare del corrispettivo, devono essere ricompresi solo quelli derivanti da prestazioni autonome (esclusi pertanto i redditi da lavoro subordinato, accessorio o i redditi di altra natura), comunque fatturati (anche se non incassati);
- i due anni solari da considerare per la verifica del parametro del fatturato non coincidono necessariamente con gli anni civili, ma si riferiscono ad un biennio solare (ad es.: 31.03.2014 – 31.03.2016);
- per postazione fissa non si deve intendere esclusivamente una postazione ad uso esclusivo ed è indifferente anche la possibilità del lavoratore di utilizzare qualsiasi attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.
Ulteriori precisazioni fornite dal ministero riguardano le deroghe alla operatività della presunzione. Si sottolinea che il “grado elevato” delle competenze e le “rilevanti esperienze” che non fanno operare la presunzione possono essere comprovate da titoli di studi secondari, laurea, titoli acquisiti tramite apprendistato, qualifica o specializzazione attribuita da un datore di lavoro, svolgimento dell’attività autonoma da almeno 10 anni (sempre che siano pertinenti con l’attività svolta). Il ministero ricorda, inoltre, che i predetti parametri di presunzione non si applicano nemmeno alle attività individuate con il decreto ministeriale del 20 dicembre 2012.
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