Paternità obbligatoria anche per la lavoratrice genitore intenzionale
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 3322 del 5 novembre 2025, ha dato attuazione pratica agli effetti della sentenza n. 115/2025 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo – per la parte qui rilevante – l’art. 27-bis del D.Lgs. 151/2001 nella misura in cui non riconosceva il congedo di paternità obbligatorio alla lavoratrice che riveste il ruolo di genitore intenzionale all’interno di una coppia di due donne, entrambe registrate come genitori nei registri dello stato civile.
L’Istituto precisa che la caducazione opera dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale (23 luglio 2025) e si estende ai rapporti non ancora esauriti a tale data. Viene chiarito, inoltre, che non possono essere considerati indebiti i periodi di congedo già fruiti – prima del 24 luglio 2025 – dalle lavoratrici rientranti in questo perimetro soggettivo, purché conformi alla disciplina vigente al momento dell’utilizzo.
Le domande di congedo a pagamento diretto, presentate per periodi anteriori al 24 luglio 2025, devono essere riesaminate dalle strutture territoriali INPS su istanza delle lavoratrici, sempre nel rispetto della prescrizione annuale di cui all’art. 6, c. 6, L. 138/1943 e del termine di decadenza annuale ex art. 47, c. 3, DPR 639/1970.
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