Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 21 dell'11 giugno 2009, ha fornito alcune indicazioni operative in relazione alle nuove disposizioni regolamentari in materia di finanziamento degli istituti di patronato. Il nuovo regolamento determina un ampliamento dei servizi che gli istituti di patronato e di assistenza sociale sono tenuti a rendere a titolo gratuito ai sensi della L. n. 152/2001.
Il suddetto regolamento, all'art. 2, ridetermina la ripartizione del finanziamento attribuendo le seguenti percentuali: 1) per l'attività svolta, in Italia 80% e all'estero 9,90%; 2) per l'organizzazione degli uffici, in Italia 8% e all'estero 2%; 3) per il controllo sedi all'estero, 0,10%.
L'art. 3 definisce, invece, gli interventi di patrocinio utili alla ripartizione del finanziamento, prestati a seguito di esplicito mandato da parte del richiedente, indipendentemente dalla sua adesione all'organizzazione promotrice del patronato, per conseguire prestazioni in materia previdenziale, comprese quelle di previdenza complementare, socio-assistenziale, di danni da lavoro o alla salute ed interventi ad esse collegati ed autonomamente configurabili; tali interventi sono svolti nei confronti delle amministrazioni italiane ed estere competenti alla definizione degli stessi ovvero all'erogazione delle prestazioni, compresi i fondi pensione.
Si specifica, inoltre, che il termine prestazione deve essere inteso come richiesta all'Istituto assicuratore, Pubblica Amministrazione, Fondo o Cassa di un "servizio" previsto dalla legge, anche senza contenuti di carattere economico. Di conseguenza gli interventi possono avere per oggetto la richiesta di prestazioni di natura economica e non.
Ai sensi dell'art. 5, infine, si ricorda che l'attività di patrocinio, in sede amministrativa è svolta attraverso 2 fasi di trattazione: una fase amministrativa e una di contenzioso amministrativo o amministrativo medico legale. Pertanto, gli interventi utili ai fini del finanziamento sono: 1) la domanda originaria; 2) l'intervento successivo che contribuisca alla definizione della domanda; 3) la richiesta di riesame; 4) l'opposizione; 5) il ricorso.