Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 224402 del 25 novembre 2011, ha reso noto che non saranno sanzionati le società o i soggetti che non comunichino, entro il termine del 29.11 p.v., al registro delle imprese, l’indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.L. 185/08.

L’impossibilità, da parte dei soggetti gestori del sistema di PEC, di far fronte all’enorme mole di richieste di nuovi indirizzi di PEC concentratasi nell’imminenza del termine di cui sopra, ha spinto il Ministero a rinviare l’entrata a regime del regime sanzionatorio previsto dalla normativa vigente (circolare MISE n. 3645 del 3.11.2011) a data da definirsi.

Tale situazione determina, infatti, l’impossibilità di individuare, in capo ai soggetti tenuti all’adempimento in esame, l’elemento soggettivo (dolo o colpa) che, ai sensi della L. 689/81, è presupposto necessario per l’assoggettamento alle sanzioni  amministrative previste dall’art. 2630 c.c.