L’INPS, con la circolare 8/08/2016 n. 154, ha ricordato che la maggiorazione della complessiva anzianità assicurativa e contributiva nel limite massimo di 5 anni, prevista dall’art.1, c. 275 della L. 208/2015 e riconosciuta agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoimbentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante da esposizione all’amianto, spetta anche a coloro che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, sono transitati verso forme pensionistiche obbligatorie gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS.

Per fruire del beneficio è necessario che i soggetti interessati siano in grado di far valere nell’AGO per IVS almeno 30 anni, pari a 1560 settimane, di anzianità assicurativa e contributiva utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità e che siano in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al fine di conseguire il diritto alla pensione di anzianità nel corso degli anni 2017 e 2018.

Infatti sono esclusi coloro che hanno maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.

La citata maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva è utile ai fini del diritto e della misura della quota retributiva della pensione di anzianità.

Le gestioni diverse dall’INPS, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, sulla base dell’anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1995.

La ripartizione dell’onere derivante dalla maggiorazione tra le gestioni viene effettuata tenendo conto del rapporto tra l’anzianità contributiva utile per la misura della pensione posseduta dal lavoratore e in ciascuna gestione e l’anzianità contributiva utile per la misura acquisita complessivamente dal lavoratore nelle diverse gestioni.