Pensione: l’importo si determina computando anche i periodi assicurativi esteri inferiori all’anno
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 7/03/2017, n. 1059, ha precisato che i periodi assicurativi esteri inferiori all’anno devono essere presi in considerazione per la determinazione dell’importo pensionistico italiano, sia nel caso in cui il requisito contributivo per il diritto a pensione risulti perfezionato con la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani ed esteri, sia nel caso in cui il requisito contributivo per il diritto a pensione risulti perfezionato in base ai soli periodi assicurativi italiani.
Il Messaggio interviene sull’art. 57 del regolamento (CE) n. 883/2004, secondo cui l’istituzione competente, alla quale viene richiesta la prestazione, non deve concederla, se i periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata non raggiungono un anno e se, tenuto conto di questi soli periodi, nessun diritto è acquisito in virtù di tale legislazione.
La finalità perseguita dalla disposizione è quella di garantire, almeno in uno dei regimi assicurativi ai quali il lavoratore è stato iscritto, nel caso abbia maturato in più Stati dell’UE brevi periodi di assicurazione, la completa utilizzazione di detti periodi, anche se inferiori all’anno.
Di conseguenza, i periodi di assicurazione inferiori ad un anno compiuti in uno Stato che applica i regolamenti comunitari, devono essere presi in considerazione da parte dell’istituzione o delle istituzioni degli altri Stati membri presso i quali l’interessato può far valere almeno un anno di assicurazione, sempreché siano soddisfatti i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa nazionale.
Tali periodi devono essere presi in considerazione sia per accertare il raggiungimento del diritto alla pensione in virtù della legislazione applicata da dette istituzioni, sia per il calcolo della misura della prestazione.
L’INPS però sottolinea che tali periodi esteri possono essere presi in considerazione per incrementare la misura della pensione italiana, solo se, in base alla legislazione applicata dallo Stato in cui sono stati maturati, non abbiano dato luogo ad alcuna prestazione pensionistica. Infatti, la presa in considerazione di detti periodi deriva dalla mancata utilizzazione degli stessi da parte dell’istituzione estera competente.
Infine, l’Istituto previdenziale chiarisce che il diritto alla prestazione in regime di totalizzazione potrà essere accertato anche con la totalizzazione dei periodi esteri, solo se la durata totale dei periodi di assicurazione maturati in Italia (anche sommando più gestioni tra quelle previste dal medesimo decreto) non sia inferiore al requisito contributivo minimo richiesto per l’accesso alla totalizzazione, previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalle singole convenzioni bilaterali.
Riproduzione riservata ©