Pensioni: inesportabilità dell'integrazione al trattamento minimo
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 3770 del 2 aprile 2014, ha fornito chiarimenti in merito all’inesportabilità dell’integrazione al trattamento minimo nell’ambito dell’Unione Europea.
In particolare, i residenti in Paesi entrati a far parte dell’Unione europea, titolari di pensione in regime nazionale o internazionale, che abbiano perfezionato i requisiti per l’attribuzione dell’integrazione al trattamento minimo prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione europea, mantengono anche dopo tale data il diritto al pagamento dell’integrazione, sempreché soddisfino i requisiti previsti dalla normativa di riferimento.
Al contrario, in applicazione del principio dell’inesportabilità, non potranno essere corrisposte integrazioni al trattamento minimo i cui requisiti, in particolare reddituali, si siano perfezionati in capo al titolare di pensione residente all’estero in data successiva all’ingresso dello Stato nell’Unione.
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