Pensioni: nell'importo soglia anche il pro-rata estero
A cura della redazione

L’Inps, con la circolare n. 126 del 25 ottobre 2012, ha precisato che, nell’ambito delle pensioni in regime bilaterale, l’importo del pro-rata estero deve essere considerato anche nel calcolo del c.d. importo soglia.
In base al comma 7 dell’art. 24 della L. 214/2011, di conversione del DL 201/2011, per coloro il cui primo accredito contributivo sia avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione di vecchiaia spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore, per l’anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della L.335/1995, (c.d. importo soglia).
In base al successivo comma 11 dell’art. 24 della suddetta legge, per coloro il cui primo accredito contributivo sia avvenuto a decorrere dal 1° gennaio 1996, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti, la pensione anticipata spetta, dal 1° gennaio 2012, a condizione che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari, per l'anno 2012, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della L. 335/1995, (c.d. importo soglia).
Il Ministero del Lavoro ha chiarito che, ai fini della determinazione del c.d. importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero, in tutti i casi in cui tale requisito sia richiesto per la concessione di una prestazione pensionistica.
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