Il Ministero del lavoro, con la circolare 15/12/2008 n.34, ha fornito alcune precisazioni in merito al rilascio del DURC necessario per poter fruire dei benefici normativi e contributivi previsti in materia di lavoro ex DLgs 276/2003 e successive modificazioni.
In particolare, spiega il Ministero del lavoro, la fruizione è possibile da un lato se vengono rispettati gli accordi ed i contratti collettivi applicati e dall'altro se sussistono i requisiti per il rilascio del DURC quali l'insussistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali in conseguenza della violazione di disposizioni di legge.
In merito al rispetto degli accordi e contratti collettivi, la circolare ricorda che la previsione normativa si intende rispettata con l'applicazione della parte economica e normativa dei citati accordi e contratti. Non è invece necessario che sia rispettata anche la parte obbligatoria. In ogni caso il Ministero esclude che il datore di lavoro possa autocertificare detto rispetto. Spetterà agli organi di vigilanza il compito di verificare il rispetto delle clausole contrattuali da parte dell'azienda.
Invece per quanto riguarda il secondo requisito, il Ministero chiarisce che questo debba intendersi soddisfatto non con il materiale rilascio del documento, ma con la verifica da parte degli Istituti previdenziali della sussistenza dei presupposti per il suo rilascio.
Detta sussistenza può essere autocertificata dal datore di lavoro utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Ministero del lavoro (e allegato alla circolare 34/2008), da inviare alla DPL competente in base alla sede legale dell'impresa, nel quale dovrà essere dichiarata l'inesistenza di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni delle fattispecie penali e amministrative ovvero il decorso del periodo indicato dalla legge per ciascun illecito.
L'autocertificazione dovrà essere presentata una sola volta (in sede di prima applicazione entro il 30 aprile 2009) dopo essere stata firmata dal legale rappresentante, brevi manu, per posta con raccomandata AR oppure via fax. Resta inteso che ogni eventuale modifica di quanto dichiarato dall'azienda dovrà essere tempestivamente comunicata alla stessa DPL.
Sono tenuti a ripresentare la domanda entro il suddetto termine anche i datori di lavoro che hanno già inviato il modello SC37 all'INPS, l'autocertificazione all'INAIL in occasione dell'Autoliquidazione 2007/2008 e le istanze 20 e 24 Mat.
Infine in merito al periodo di 15 giorni messo a disposizione del datore di lavoro non in regola con i requisiti per il rilascio del DURC, il Ministero precisa che la decorrenza deve essere fatta partire dalla notifica della relativa inadempienza contributiva accertata, a prescindere da eventuali comunicazioni che gli istituti possano aver effettuato preventivamente alle quali non è possibile attribuire alcun valore legale di notifica sia per i mezzi adoperati sia perché il destinatario della comunicazione è lo stesso datore di lavoro.
Trascorso inutilmente detto termine l'istituto potrà procedere al recupero delle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro. La regolarizzazione oltre tale termine non ha alcun effetto.