Per la risoluzione consensuale nel 2012, al lavoratore spetta l'indennità di disoccupazione
A cura della redazione

L’Inps, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, ha fornito importanti precisazioni in materia di disoccupazione involontaria.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. 92/2012, sono esclusi dalla fruizione delle nuove indennità di disoccupazione (Aspi e “mini Aspi”), tra l’altro, i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della Riforma del Lavoro, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa.
Si rileva, a questo punto, che la nuova disciplina dell’indennità di disoccupazione collegata all’Aspi è istituita, dalla Riforma, solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2013. Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura di cui al novellato art. 7 della L. 604/1966, attivata dal 18 luglio 2012, è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all’erogazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012.
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