L’Inps, con il messaggio n. 20830 del 18 dicembre 2012, ha fornito importanti precisazioni in materia di disoccupazione involontaria.
In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della L. 92/2012, sono esclusi dalla fruizione delle nuove indennità di disoccupazione (Aspi e “mini Aspi”), tra l’altro, i lavoratori che siano cessati dal rapporto di lavoro per risoluzione consensuale del rapporto, fatti salvi i casi in cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione di cui all’art. 7 della L. 604/1966, come modificato dall’art. 1, comma 40, della Riforma del Lavoro, nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa.
Si rileva, a questo punto, che la nuova disciplina dell’indennità di disoccupazione collegata all’Aspi è istituita, dalla Riforma, solo per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1°  gennaio 2013. Pertanto, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è cessato per risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa mediante la nuova procedura di cui al novellato art. 7 della L. 604/1966, attivata dal 18 luglio 2012, è possibile procedere, in presenza dei necessari requisiti assicurativi e contributivi, all’erogazione dell’indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali, fino agli eventi di cessazione verificati entro il 31 dicembre 2012.