Per l’apprendistato di primo livello la formazione esterna è esente da contributi
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, in risposta all’interpello n. 22 dell’11 agosto 2016, ha chiarito le modalità di calcolo della contribuzione per le ore di formazione dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato della prima tipologia (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore).
Il Dicastero ricorda che il calcolo dell’aliquota contributiva per gli apprendisti deve essere effettuato sulle retribuzioni effettivamente corrisposte, senza applicazione del minimale contributivo vigente, fermo restando, comunque, il rispetto dell’importo delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 338/1989. Ciò premesso, va ricordato che l’aliquota contributiva dovuta dai datori di lavoro per l’assunzione con contratto di apprendistato di primo livello è stata attualmente ridotta nella misura del 5% ex art. 32 del D.Lgs. n. 150/2015, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2016. Tale aliquota, ove dovuta, va calcolata sulla retribuzione effettivamente erogata all’apprendista, retribuzione che deve corrispondere agli importi contrattuali minimi stabiliti dai contratti collettivi. Considerato che il Legislatore ha previsto espressamente la possibilità di corrispondere una retribuzione inferiore rispetto all’importo dovuto in ragione del contratto collettivo, il reddito minimo imponibile sul quale calcolare l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro dovrà essere necessariamente individuato nella retribuzione così determinata, salvo le diverse previsioni sul punto del contratto collettivo di riferimento. Per le ore di formazione esterna il datore di lavoro è invece del tutto esonerato dal corrispondere il trattamento retributivo, con conseguente esclusione dell’obbligo di versamento contributivo. Al riguardo non si può tuttavia ritenere configurabile un diritto all’accreditamento di una contribuzione figurativa, atteso che la stessa è prevista dal Legislatore in casi tassativi con idonea copertura finanziaria.
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