Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 32 del 9 agosto 2011, ha precisato che i permessi per l’assistenza al disabile ex art. 33, L. n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010, possono essere riconosciuti esclusivamente ad un unico soggetto per ciascun disabile.
Nell’ipotesi in cui il disabile assuma il domicilio, anche solo per un determinato periodo di tempo, presso la residenza di diversi parenti entro il secondo grado, sarà necessario, pertanto, che ciascun avente diritto presenti, di volta in volta, l’istanza per ottenere il riconoscimento dei suddetti permessi, al fine di prestare legittimamente la dovuta assistenza.
Inoltre, aggiunge il Ministero, nel caso in cui l’accertamento provvisorio circa la sussistenza della situazione di handicap sia seguito da un accertamento negativo da parte della Commissione istituita presso l’ASL ex art. 4. L. n. 104/1992, l’INPS è legittimato a chiedere al dipendente la restituzione di quanto fruito a titolo di permesso, trattandosi di una prestazione non dovuta e, pertanto, indebita. Nella fattispecie, saranno considerati indebiti i permessi fruiti sulla base della certificazione provvisoria sin dal primo giorno dalla presentazione della domanda.