Ai fini della fruizione del periodo di 36 mesi di mobilità per i lavoratori che hanno compiuto più di 40 anni di età ex lege 223/91 per le aree del Mezzogiorno, rileva il luogo in cui sono impiegati i dipendenti e non quello in cui ha sede legale l'azienda (Cass. 30/05/2005 n.11326). Infatti spiega la Suprema Corte in mancanza di indicazioni desumibili dal testo letterale della norma di legge, occorre interpretarla facendo riferimento alle finalità perseguite dal legislatore, ravvisabili nella esigenza di favorire le possibilità di reimpiego del lavoratore operante nelle aree svantaggiate, in considerazione delle difficoltà occupazionali ivi esistenti; sì che, indipendentemente dall'ubicazione dell'impresa datrice di lavoro, va dato rilievo al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, all'essere stato, cioè, il lavoratore occupato in una delle zone, il Mezzogiorno d'Italia, che il legislatore considera ostative a una sua agevole ricollocazione.