Il Ministero dell'interno ha approvato due decreti legislativi che danno attuazione alle direttive Ce 2004/83Ce e 2005/85/Ce in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e quello di persona altrimenti bisognosa di protezione sociale.

In quest'ultimo caso il permesso di soggiorno avrà una durata di 3 anni (a differenza del permesso di soggiorno per rifugiato che dura 5 anni) e sarà rinnovabile sulla base di una preventiva verifica delle condizioni che hanno portato al riconoscimento della protezione internazionale e consentirà di accedere al mondo del lavoro o alle altre strutture scolastiche e universitarie specializzate nella formazione professionale.

Potranno richiedere il riconoscimento dello status di rifugiato le persone che hanno subito la violazione di prerogative fondamentali espressamente tutelate dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo o atti di violenza fisica, psichica o sessuale compiuti con finalità persecutorie in relazione alla razza o alla religione di appartenenza. Non avranno al contrario accesso alle nuove procedure i cittadini stranieri che prima di ottenere il permesso di soggiorno abbiano commesso reati gravi oppure particolarmente crudeli anche se perpetrati con un dichiarato fine eversivo.

Gli stranieri che invece hanno ottenuto il permesso per motivi legati a esigenze di protezione internazionale potranno essere espulsi solo per ragioni contrastanti con la sicurezza dello Stato, nonchè l'ordine e la sicurezza pubblica.