Sulla G.U. n. 171/2025 è stata pubblicata la Legge n. 106 del 18 luglio 2025 che riconosce un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore a 24 mesi, ai dipendenti affetti da malattie oncologiche ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche gravi.

Durante il periodo di congedo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Inoltre, Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali.

Il dipendente può comunque procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.

Il congedo è compatibile con il concorrente godimento di eventuali altri benefìci economici o giuridici e la sua fruizione decorre dall’esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualunque titolo.

Sono comunque fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

La malattia di cui è affetto il lavoratore è certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata.

Una volta decorsi i 24 mesi, il lavoratore ha diritto di priorità ad accedere allo smart working, se la prestazione lo consente.

La stessa Legge 106/2025, a decorrere dal 1° gennaio 2026, riconosce ai dipendenti affetti dalle malattie di cui sopra o che hanno figli minorenni con le medesime patologie che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, in aggiunta alle tutele previste dalla normativa vigente o dalla contrattazione collettiva, anche 10 ore di permesso retribuito (l’indennità è pari a quella riconosciuta per la malattia) coperto da contribuzione figurativa, per i periodi utilizzati per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Spetta ai datori di lavoro corrispondere direttamente l’indennità per i giorni di permesso, che poi viene recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.