Permessi per grave infermità e modalità di fruizione
A cura della redazione

Il Ministero del Lavoro, con la nota n. 16754 del 25 novembre 2008, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla fruizione dei congedi per motivi familiari, rettificando quanto già puntualizzato nell'interpello n. 16/2008.
I chiarimenti concernono i permessi di cui al D.M. n. 278/2000 riconosciuti ai lavoratori/trici dipendenti pubblici e privati. Il suddetto Decreto ha stabilito i criteri per la fruizione dei congedi, ma non ha dato una definizione normativa di "grave infermità" e per questo motivo il Ministero del Lavoro, chiamato in causa, è intervenuto con risposta ad interpello n. 16/2008.
In tale circostanza il Ministero aveva spiegato che, per attestare la "grave infermità", ai fini dei tre giorni di permesso, fosse sufficiente una certificazione di accertamento clinico-diagnostico rilasciata da una struttura medico legale con relativo giudizio sulla natura dell'infermità.
Con la nota in commento, il Ministero fornisce nuove istruzioni spiegando che, il concetto di grave infermità, pur non trovando un'espressa definizione nelle norme di legge, costituisce una species del più ampio genus dei gravi motivi indicati nell'art 2, comma 1 lett. d) del D.M. n 278/2000.
Le patologie elencate nel citato Decreto possono essere, dunque, considerate figure sintomatiche della grave infermità ricercata.
Inoltre, con la stessa nota, il Ministero fornisce istruzioni in merito agli aspetti operativi per la fruizione dei permessi, chiarendo che deve considerarsi idoneo il certificato redatto dallo specialista dal quale sia possibile riscontrare sia la descrizione degli elementi costituenti la diagnosi clinica che la qualificazione medico legale in termini di grave infermità.
Il Ministero osserva, infine, che restano comunque salve le più favorevoli previsioni del CCNL.
Riproduzione riservata ©