L’INPS, con la circolare n. 152 del 19 dicembre 2025, ha fornito le istruzioni per la fruizione dei permessi di cui all’art. 2, comma 1 della Legge 18 luglio 2025 n. 106, da parte dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro privati o pubblici affetti da malattie oncologiche o invalidanti. Il provvedimento indica anche gli adempimenti a carico del datore di lavoro.

I permessi in argomento, della durata di 10 ore annue, si aggiungono alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai CCNL e spettano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive delle principali caratteristiche dell’istituto.

AVENTI DIRITTO

REQUISITI PER LA FRUIZIONE

ADEMPIMENTI A CARICO DEL LAVORATORE

Lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% (1) (2) (3)

·   Prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche rilasciata dal medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

·   Avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro.

N.B.: è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.

·   Al momento della richiesta, deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica + riconoscimento invalidità).

·   Dopo la fruizione del permesso, deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

Lavoratori con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74% (1) (2) (3) (4) (5)

·  Il requisito del grado di invalidità pari o superiore al 74% si considera soddisfatto in presenza di un verbale di accertamento dell’invalidità civile che attesti, almeno, il riconoscimento dell’indennità di frequenza in relazione al figlio minorenne.

·  Prescrizione di visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche o cure mediche rilasciata dal medico di medicina generale o il medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata.

·   Avanzare richiesta direttamente al proprio datore di lavoro.

N.B.: è prevista unicamente la fruizione di ore intere e non di frazione di ora.

·   Al momento della richiesta, deve dichiarare, nelle modalità indicate dal datore di lavoro, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge (prescrizione medica + riconoscimento dell’invalidità civile del figlio minorenne pari o superiore al 74%).

·  Dopo la fruizione del permesso, deve produrre al datore di lavoro l’attestazione rilasciata dalla struttura presso la quale il figlio ha effettuato le prestazioni sanitarie prescritte.

(1) I permessi non spettano ai lavoratori iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.

(2) È richiesta la sussistenza di un rapporto di lavoro in corso al momento della fruizione dello stesso.

(3) Il lavoratore che intende usufruire dei permessi per il figlio minore ha diritto a dieci ore nell’arco dell’anno, indipendentemente dalle ore eventualmente già fruite per sé stesso.

(4) Il diritto del lavoratore di fruire delle dieci ore annue di permesso per ciascun figlio non è pregiudicato dall’eventuale fruizione del beneficio da parte dell’altro genitore lavoratore.

(5) Nei casi di più figli minori, le dieci ore annue sono riconosciute a ciascun genitore lavoratore per ogni figlio.

 

INDENNITÀ ECONOMICA

Lavoratori del settore privato

Dipendenti pubblici

È direttamente corrisposta dal datore di lavoro e successivamente conguagliata in Uniemens.

Ai fini della quantificazione, si applicano le regole della malattia, pertanto, per ciascuna ora fruita il datore:

·        determina la retribuzione oraria dividendo la retribuzione media globale giornaliera (RMGG) per il numero di ore lavorative previste giornalmente, sulla base del contratto di riferimento;

·        applica la percentuale di indennizzo (66,66%).

Al personale dipendente di Enti e Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il trattamento economico è corrisposto dall'Amministrazione o dall’Ente datore di lavoro.

ISTRUZIONI UNIEMENS

Datori di lavoro privato

È stato istituito il nuovo codice evento “PCM”, avente il significato di “permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”. A partire dal mese di competenza gennaio 2026, nella compilazione del flusso Uniemens deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana>, procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità. È prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento <giorno> come da documento tecnico) con il dettaglio della durata in ore dell’evento.

È prevista, inoltre, la compilazione dell’elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn>, nel quale deve essere indicato il codice fiscale del lavoratore o del dante causa e del <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Nell’elemento <DiffAccredito> deve essere indicato il valore della retribuzione “persa” a causa dell’assenza.

Nell’elemento <Giorno> interessato dall’evento devono essere fornite le informazioni come di seguito specificate:

-    Elemento <Lavorato> = “S” o “N” se il numero di ore fruite esaurisce la giornata lavorativa;

-    Elemento <TipoCoperturaGiorn> = “2”;

-    Elemento <CodiceEventoGiorn> = (“PCM”);

-    Elemento <NumOreEvento> = Numero ore fruite nel giorno;

-    Elemento <InfoAggEvento> di <EventoGiorn> = Codice fiscale del lavoratore o del dante causa, <TipoInfoAggEvento> con il valore “CF”.

Se il lavoratore abbina nella medesima giornata la fruizione del permesso di tipo orario “PCM” con un permesso di altro tipo, in modo da non effettuare la prestazione lavorativa, l’elemento <Lavorato> deve essere = “N”.

L’elemento <TipoCoperturaGiorn> deve essere = “2”, se il permesso di altro tipo è retribuito, o = “1” se il permesso di altro tipo non è retribuito.

Se il numero di ore fruite di permesso “PCM” esaurisce la giornata lavorativa l’elemento <Lavorato> deve essere = “N” e il<TipoCoperturaGiorn> deve essere = “1” o = “2” se la giornata è parzialmente retribuita.

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo con rapporto di lavoro dipendente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato o al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, deve essere valorizzato l’elemento <Giorno>.

Datori di lavoro privato con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

A decorrere dal mese di gennaio 2026, devono utilizzare il codice Tipo Servizio “4G”, avente il significato di “Permessi per visite, esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche usufruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 D.L. 25/06/2008 n.112”, che deve avere corrispondenza univoca con il Codice Tipo Evento “PCM”, dichiarato nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo 5.1, in relazione ai lavoratori per cui il contributo per l’invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS) è versato alla Gestione pubblica.

Nella compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA, il Tipo Servizio suddetto deve essere dichiarato nell’elemento “V1”, Causale “7”, Codice Motivo Utilizzo “8”.

Datori di lavoro pubblici con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Per i periodi di permesso in oggetto, da coprire con contribuzione obbligatoria, deve essere dichiarato nell’elemento “E0” utilizzando il Tipo Servizio Ordinario.

Altri datori

Ulteriori istruzioni riguardano:

  • i datori di lavoro non agricoli con dipendenti iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria e ad altri Fondi speciali (nuovo codice causale “0060”);
  • i datori di lavoro di operai agricoli a tempo indeterminato (CodAgio “F0” per permesso fruito da lavoratore e “F1” per permesso fruito in relazione al figlio).

La circolare ricorda che le somme corrisposte agli operai agricoli a tempo determinato e ai lavoratori domestici sono rimborsate dall’Istituto direttamente ai datori di lavoro (le istruzioni saranno fornite da successivo messaggio).