Il Ministero dell’interno, con la circolare n. prot. 2665 del 2/04/2012, ha precisato che il cittadino extracomunitario è tenuto a versare nuovamente il contributo per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno di cui al DM 6/10/2011, se richiede un duplicato del titolo di soggiorno posseduto.
Però l’importo non è dovuto interamente. Infatti precisa la circolare ministeriale, essendo l’ammontare commisurato dalla legge al periodo di validità del titolo di soggiorno, l’importo che verrà richiesto sarà da riproporzionare al rimanente periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno.
Per quanto riguarda i casi di esenzione dal versamento del contributo previsti dall’art. 3 del predetto decreto, il Ministero dell’interno ha ritenuto che l’elencazione debba essere considerata tassativa, escludendo quindi che vi possa rientrare anche il caso di familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria.
Infine in merito alla possibilità di richiedere il rimborso del contributo versato nei casi di rifiuto del permesso di soggiorno, il Ministero, richiamando l’art. 5, c.2ter del DLgs 286/1998, ricorda che il contributo è dovuto anche nei casi di diniego del permesso di soggiorno in relazione all’attività istruttoria espletata. Viene invece ribadito il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico pari a euro 27,50, dato che quest’ultimo è rapportato all’onere sostenuto dalla P.A. per la produzione della tessera magnetica, previa presentazione di apposita istanza dell’interessato al Ministero delle finanze.