Il Ministero dell’interno, con la circolare 08/04/2011 n.2990, facendo seguito al DPCM 5/04/2011 recante misure umanitarie di protezione temporanea a favore dei cittadini dei Paesi del Nord Africa, ha precisato che il permesso di soggiorno per motivi umanitari non verrà rilasciato se lo straniero è entrato sul territorio nazionale prima del 1° gennaio 2011 o dopo il 5 aprile u.s..
Inoltre lo stesso Ministero nega il rilascio del permesso anche allo straniero che risulta: persona socialmente pericolosa; destinatario di un provvedimento di espulsione ancora efficace notificato prima del 1° gennaio 2011 oppure denunciato per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.
Il permesso di soggiorno, rilasciato dalle Questure in formato elettronico, consentirà allo straniero di circolare liberamente nei Paesi dell’Unione europea come previsto dall’Accordo Schengen.
Gli stranieri che risultano già titolari di un permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo (compreso quello per la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale) possono richiedere la conversione del titolo posseduto in permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Chi ha richiesto il riconoscimento della protezione internazione può ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari soltanto dopo aver rinunciato al predetto riconoscimento oppure a seguito del rigetto dell’istanza.
In ogni caso lo straniero che ottiene il permesso di soggiorno per motivi umanitari può sempre richiedere il riconoscimento della protezione internazionale, al venir meno delle attuali condizioni di emergenza.