L'INPS, con la circolare 30/04/2008 n.54, ha reso noto che le attività di phone center e internet point devono essere classificate ai fini previdenziali e assistenziali nel settore terziario con c.s.c. 70708 - codice Ateco 1991:64.20.0 - codice Ateco 2002:64.20.6 - codice Ateco 2007:61.90.20.
Secondo l'istituto previdenziale queste attività non sono qualificabili come manifatturiere (che ai sensi dell'art.49, L. 88/1989 sono classificate nel settore industria) dato che in queste ultime rientrano le attività che si concretizzano nella trasformazione e/o modificazione di materie prime dalle quali sono escluse le attività di produzione di beni immateriali (come ad esempio le opere dell'ingegno o i prodotti costituiti dai servizi).
Inoltre, prosegue l'INPS, le attività di phone center e internet point non possono neanche rientrare nei servizi di telecomunicazione che, in quanto caratterizzati dall'utilizzo generale e quotidiano si differenziano da tutti gli altri servizi ad utenza non universalizzata.
Infine in merito ai titolari e ai soci delle imprese che svolgono in forma abituale e prevalente le attività di servizi di phone center e internet point, l'INPS precisa che sono tenuti all'iscrizione alla gestione previdenziale per gli esercenti di attività commerciale.