Il Ministero delle attività produttive, con la circolare 29/11/2004 n.1196 (in G.U. n. 9 del 13/01/2005), ha reso noto che le piattaforme mobili elevabili conformi ai requisiti essenziali sulla sicurezza di cui alal direttiva 98/37/CE devono esserlo anche ai sensi della norma comunitaria EN 280 : 2001 che ne rappresenta un'evoluzione dello stato dell'arte. Ne consegue che per tutte le macchine che hanno ottenuto la certificazione CE prima del 14 giugno 2002 e sono state immesse sul mercato a partire da tale data, i costruttori e gli Organismi notificati debbono: - riconsiderare, nei fascicoli tecnici rispettivamente presentati o esaminati, l'analisi dei rischi a suo tempo effettuata; - giudicare se risulti necessario un adeguamento ai livelli di protezione corrispondenti al nuovo stato dell'arte. In tal caso, procedere, previa nuova certificazione del tipo (ovvero dell'esemplare singolo), all'adeguamento delle macchine ed all'emissione di una nuova dichiarazione di conformita'; Mentre per tutte le macchine che hanno ottenuto la certificazione CE successivamente alla data del 14 giugno 2002, i costruttori e gli Organismi notificati dimostrano di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I della direttiva 98/37/CE, mediante: - l'applicazione delle pertinenti disposizioni della norma EN 280:2001; oppure - l'adozione di specifiche soluzioni tecniche che garantiscano l'equivalente copertura del rischio.