L’INPS con il messaggio 08/06/2016 n.2554, in merito alla c.d. piccola mobilità di cui al DL 148/1993 (L. 236/1993), ha precisato che l’espressione contenuta nella L. 190/2014 “sono ammessi al beneficio i datori di lavoro che entro il 31 dicembre 2012 hanno assunto” deve essere interpretata in modo estensivo, riconoscendo l’agevolazione anche alle proroghe e alle trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti rapporti di lavoro agevolati purché intervenute entro la fine del 2012.

Come si ricorderà la Legge di stabilità 2014 non ha prorogato le citate norme che prevedevano per i lavoratori oggetto di licenziamento individuale, la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità per poi poter essere assunti con incentivi contributivi.

Il messaggio precisa che i datori di lavoro già ammessi al beneficio e nei cui confronti erano state emesse delle note di rettifica, non devono fare nulla, dato che le procedure automaticamente effettueranno il ricalcolo riconoscendo l’agevolazione.

Invece i datori di lavoro già ammessi al beneficio che non hanno applicato la contribuzione ridotta, dovranno procedere all’invio di un flusso regolarizzativo per il recupero dell’agevolazione spettante.

Anche i datori di lavoro già ammessi al beneficio, che non hanno esposto il codice tipo contribuzione agevolato dovranno effettuare la variazione delle denunce Uniemens relative al periodo di spettanza del beneficio al fine di generare modelli di regolarizzazione a credito azienda o azzerare eventuali note di rettifica emesse per errata contribuzione.

I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere queste variazioni entro il 30 settembre 2016.

Invece, i datori di lavoro che pur avendo assunto, prorogato o trasformato entro il 31/12/2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, non hanno inoltrato l’istanza di accesso al beneficio, dovranno trasmettere la richiesta alla sede Inps competente per territorio avvalendosi della funzionalità “Invio istanze on line” all’interno del Cassetto previdenziale aziende entro il 31 luglio 2016.

In conseguenza della mancata proroga delle norme concernenti la cosiddetta “piccola mobilità”, era stata sospesa anche l’elaborazione delle denunce contributive riguardanti i rapporti istaurati secondo l’abrogata previsione dell’art. 7, co. 4, D.lgs.167/2011, cioè con apprendisti precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo ed iscritti nelle liste di mobilità.

Se il regime agevolato non è stato riconosciuto a causa dell’irregolarità contributiva, agli apprendisti assunti dalle liste di mobilità verrà applicata l’aliquota prevista per questa tipologia di rapporti a decorrere dal 19° mese, in conformità a quanto precisato nel messaggio n. 11761/2013.

Invece, se il mancato riconoscimento del regime contributivo agevolato dovesse dipendere dall’assenza del codice di autorizzazione 5Q, così come già previsto per gli altri lavoratori, l’INPS effettuerà l’aggiornamento delle caratteristiche contributive aziendali.

Infine se l’agevolazione risultasse non spettante, il datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare, nel termine assegnato dall’Istituto previdenziale, le variazioni della denuncia individuale indicando la nuova qualifica e il tipo contribuzione, per consentire alle procedure di calcolare l’aliquota contributiva effettivamente dovuta; medesimo discorso vale nel caso in cui il rapporto di lavoro instaurato, pur non risultando agevolabile ai sensi dell’abrogata previsione dell’art. 7, co. 4, D.lgs.167/2011, possieda comunque i requisiti per applicare il regime speciale del contratto di apprendistato.