Il Ministero dello sviluppo economico, con il parere prot. N. 19468 dell’11 febbraio 2015, ritiene che un estetista professionista possa recarsi ad operare presso altra sede in cui viene già legittimamente esercitata l’attività di acconciatore, purché vi sia un adeguamento dei locali e venga fatta un’apposita SCIA al Comune al fine di garantire il necessario rispetto di tutti i requisiti igienico sanitari previsti in relazione alle differenti attività, nonché la nomina del responsabile tecnico.

Infatti secondo il Ministero la disciplina dell’attività di acconciatore (L. 174/2005) e quella dell’estetista (L. 1/1990) non contrasta con le ipotesi di affitto di poltrona o affitto di cabina, a seconda che si tratti della cessione di spazi per l’esercizio dell’attività di acconciatore o di estetista, da realizzarsi mediante la stipula di un apposito contratto tra le imprese esercenti le due distinte attività.

Ne consegue che un soggetto esercente l’attività di impresa, tanto di acconciatura quanto di estetista, possa concedere l’utilizzo di spazi all’interno dei propri locali sia ad acconciatori che ad estetisti, purché gli stessi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi.

In ogni caso è necessario che vengano rispettate le ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e soprattutto igienico sanitaria.

Su quest’ultimo aspetto, il parere ministeriale evidenzia che se da un lato è vero che le attività di acconciatore e di estetista possono, ab initio o per vicende successive, essere svolte negli stessi locali dalla medesima impresa oppure da imprese distinte, e che per esse è previsto l’assoggettamento alla sola segnalazione certificata di inizio attività, dall’altro lato è certo che l’idoneità dei locali, richiesta per l’esercizio in essi dell’attività ed attestata nella SCIA, debba risponde ai criteri e requisiti differenti per quanto attiene all’adeguatezza degli spazi e alla conformità igienico sanitaria.