Possibile la somministrazione senza soluzione di continuità dopo il contratto a termine
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, il 17 ottobre 2012, rispondendo ad un quesito inoltrato dalla Redazione di LF, ha precisato che un’impresa utilizzatrice può occupare con contratto di somministrazione lo stesso lavoratore dipendente in precedenza assunto con contratto a termine, senza dover osservare il periodo di 60 (o 90) giorni previsto dal DLgs 368/2001 tra un contratto a tempo determinato e l’altro.
Il Ministero del lavoro giunge a questa conclusione richiamando l’art. 22, c.2 del DLgs 276/2003, secondo cui in caso di somministrazione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al DLgs 36/2001, per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni contenute nell’art.5, c.3 e seguenti dello stesso provvedimento.
Ne deriva che il periodo di interruzione, tra un contratto a tempo determinato e l’altro di 60 o 90 giorni non va rispettato né in caso di più contratti di somministrazione riferiti allo stesso lavoratore e mandato in missione presso lo stesso cliente utilizzatore, né in caso di successione fra contratti a termine e contratti di somministrazione.
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