Possibile per l'extraUE in Italia proseguire gli studi in altro Paese membro
A cura della redazione

Il Ministero dell’interno, con la circolare 15/09/2010 n.6020, ha reso noto che il cittadino extracomunitario regolarmente residente in Italia per motivi di studio può proseguire il percorso scolastico iniziato in Italia in un altro paese della UE, senza l’onere di premunirsi del visto d’ingresso per studio presso la competente rappresentanza diplomatica.
Ciò infatti trova la propria fonte normativa nell’art. 39 del T.U. immigrazione ed in particolare nei commi 4bis e 4 ter. Rimane fermo l’obbligo per lo straniero di richiedere però il rilascio del permesso di soggiorno se la sua permanenza nel nuovo stato si protrae per più di 3 mesi.
Se invece il percorso di studi prevede lo svolgimento all’estero solo di una parte del programma intrapreso presso un ateneo italiano, lo studente straniero quando rientra in Italia dovrà documentare l’assenza dal territorio nazionale superiore a 6 mesi presentando:
- una certificazione attestante che la frequenza all’estero di particolari corsi rientra nel programma di studi italiano;
- una certificazione comprovante la regolare permanenza nell’altro stato UE (esempio esibendo copia del permesso di soggiorno rilasciato dal Paese membro);
- una certificazione attestante il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quello Stato UE.
Detta documentazione deve essere esibita alla Questura territorialmente competente al fine di giustificare l’assenza dello studente dall’Italia. Ciò è importante perché l’art. 13, c.4 del Regolamento di attuazione del T.U. immigrazione vieta il rinnovo o la proroga del permesso di soggiorno allo straniero che ha lasciato l’Italia per un periodo continuativo superiore a 6 mesi, a meno che l’assenza non sia motiva da obblighi miliari o da altri gravi e comprovati motivi. E tra questi non vi rientra lo svolgimento di un programma di studi.
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